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Legge 104: trasferimento del familiare convivente.
27/12/2016
La sentenza n°25379 del 12 dicembre 2016 della Corte di Cassazione fa giurisprudenza ed innova la Legge 104: il lavoratore che convive e assiste continuativamente un familiare disabile entro il terzo grado, non può essere trasferito dal datore di lavoro in una diversa sede, se non con il suo consenso.
Trasferimento: cosa prevede la Legge 104?
Questa previsione era già stata introdotta dalla Legge 104/1992, la legge-quadro in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili e, congiuntamente, dei parenti che se ne prendono cura.
Infatti, all’art. 33 della stessa, è previsto che il genitore o il familiare convivente con un parente entro il terzo grado handicappato, che lo assista con continuità, ha diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio” e “non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede”.
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27/12/2016 | 12:00
Augusto ha scritto:
Infatti diritto soggettivo già il testo della legge lo enucleava. Cordialità
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27/12/2016 | 12:00
orietta spera ha scritto:
ottimo!