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AVEZZANO: I dehors in città
05/02/2018
Di seguito abbiamo stralciato punti che riguardano da vicino i cittadini, per chi vuole, è a disposizione tutta la delibera.
https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/archivio28_provvedimenti_0_344794_0_1.html
PUNTI SALIENTI PER I CITTADINI
TITOLO SETTIMO DEHORS Art. 49 (Oggetto e definizioni)
1. Il presente titolo disciplina le occupazioni di suolo pubblico per l’installazione dei dehors. Per l’installazione dei dehors sul suolo privato restano ferme le norme di edilizia privata e del regolamento edilizio, fatte salve quelle di cui al presente titolo per quanto attiene la determinazione delle caratteristiche e degli elementi costitutivi.
Art. 50 (Tipologie)
Elementi costituenti le suddette tipologie dehors e relative caratteristiche
1.Tavoli e sedie: tali elementi di arredo dovranno essere realizzati in modo tale da essere integrati come materiali al dehor. Detti materiale dovranno essere di pregio quali il metallo, il legno, il vimini. Sono vietati tavolini e sedie realizzati in plastica comune, specie se prodotta in modo seriale. Sullo schienale delle sedute e sul piano d'appoggio dei tavolini potrà essere serigrafato il logo del locale. Resta vietata ogni altra forma pubblicitaria. Nei dehors privi di pedane è in ogni caso obbligatorio l'uso di sedie o divanetti di dimensioni adeguate all'area occupata, da disporsi in modo da impedire che gli avventori possano anche inavvertitamente spostarli ed occupare lo spazio riservato al transito dei pedoni.
8. Elementi illuminanti
Sono ammessi corpi illuminanti dalla linea estetica sobria ed essenziale, senza decorazioni artificiose, nonché coerente con lo schema complessivo del dehor ed il contesto circostante. La luce emessa deve essere necessariamente bianca. L’impianto distributivo della corrente elettrica dovrà recare la certificazione di conformità di un tecnico abilitato. Tali elementi non devono produrre inquinamento luminoso ai sensi delle leggi vigenti in materia. Città di Avezzano (Provincia dell’Aquila) Deliberazione Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2017 prop. n. 94192 pag. n. 7 Quando i dehors sono realizzati sulla carreggiata o comunque esposti al traffico dei veicoli, è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. In particolare essi devono essere resi visibili, sia di giorno che di notte, con dispositivi luminosi di colore rosso del tipo di quelli utilizzati nei cantieri stradali, posizionati agli angoli della struttura.
Art. 51 (Ubicazione dei dehors)
1. L’occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi. Qualora l’occupazione per qualunque ragione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti a negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l’assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. In assenza di un valido atto di assenso dei terzi interessati, le occupazioni previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali possono essere eccezionalmente autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l’obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi.
2. Quando la richiesta di realizzazione di un dehors interessi un fabbricato o una zona sottoposti a vincolo archeologico, storico, artistico o ambientale, l'Amministrazione rilascia l’autorizzazione previo parere favorevole del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
Art. 52 (Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors) LEGGERE ACCURATAMENTE
1. Per i dehors da installarsi sulle strade e piazze di cui al precedente articolo 51/bis, lett. a e b, l'occupazione dei marciapiedi potrà essere ammessa a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, comunque non inferiore a due metri.
2. Per i dehors di tipologia n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, di cui al precedente articolo 50, comma 1, da installarsi su strade e piazze site al di fuori del perimetro meglio definito nel precedente articolo 51/bis lett. a) e b) sussistendo, particolari caratteristiche geometriche della strada valutate di volta in volta dall’apposita commissione, potrà essere ammessa anche l'occupazione dei marciapiedi a prescindere dalla loro dimensione, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In ogni caso la porzione di marciapiede da occupare, potrà avvenire anche non in adiacenza ai fabbricati qualora le caratteristiche geometriche lo consentano, ovvero siano valutate altre circostanze di fattibilità.
3. Nelle strade urbane a senso unico di marcia laddove la sosta sia consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, nell’autorizzare la collocazione di elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, si dovrà tenere conto della necessità dei conducenti di riuscire ad aprire le portiere dei propri veicoli.
Art. 54 (Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors)
1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione dell'istanza al Comune tramite il portale "impresainungiorno".
2. 2. Ai fini del presente regolamento, responsabile del procedimento è il SUAP.
3. 3. E’ istituita una commissione tecnica della quale faranno parte il dirigente, o suo delegato, dei settori: Urbanistica, Suap, Viabilità. Detta commissione, avrà il compito di esaminare le richieste finalizzate alla nuova realizzazione oppure al rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate, valutare gli aspetti di impatto estetico-funzionale, di compatibilità con la circolazione stradale, con l’ambiente circostante e con l’arredo urbano, di verificare inoltre l’eventuale esistenza di progetti integrati e piani di zona predisposti al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti. La commissione, effettuate le giuste valutazioni, esprimerà un parere che sarà vincolante ai fini del rilascio del titolo autorizzativo.
Per i dehors di cui alle tipologie 6 e 7 cosi come descritte nell’art. 50 del Regolamento Comunale il settore urbanistico-edilizio del comune, su richiesta dei soggetti interessati corredata dai previsti elaborati tecnici, rilascerà il permesso a costruire, previa verifica della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie nonché del rigido rispetto delle norme sismiche.
4. Adeguamento dehors esistenti I concessionari dei dehors continuativi già esistenti hanno diritto a presentare richiesta per ottenere nuova concessione; qualora il dehor non sia rispondente alle caratteristiche tecniche e strutturali previste nel Regolamento Comunale dovrà uniformarsi e adeguarsi entro dodici mesi dall’approvazione del presente atto.
Art. 57 (Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors)
1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, ovvero del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al SUAP, la necessità di avere libero il suolo almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.
COPIA delibera di CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N° 13 Deliberazione N° 92 del 22/12/2017
https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/archivio28_provvedimenti_0_344794_0_1.html
Oggetto: MODIFICA-SOSTITUZIONE DEL TITOLO SETTIMO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E SICUREZZA URBANA