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  • Antenne Telefonia mobile Avezzano:quali le regole?

    16/12/2015

     

     

     Signor Sindaco ,nelle accese discussioni di questi giorni sulla istallazione di antenne per la telefonia vorrei ricordare l’esistenza di atti di consiglio ,strumenti base per avviare una discussione,  che di seguito allego:

    ·         NORME TECNICHE di ATTUAZIONE del P.R.G. TESTO ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 16 APRILE 2013 APPROVATE CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 04/06/2013

    ·         il regolamento edilizio del 1998 e Modificato ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.01.2007 ed allego solamente l’art, 72.

    Questi atti devono essere ben noti ai funzionari e dirigenti del comune ,cosi come devono essere conosciuti da chi li ha deliberati mi riferisco agli amministratori del passato ed anche a quelli presenti i quali hanno la possibilità di modificare le scelte del passato se non le condividono.

    La trasparenza amministrativa paga sempre ed ,invito il segretario comunale il presidente della commissione Ambiente e l’assessore al ramo , il dirigente del SUAP ed il dirigente del settore urbanistica a rendere noti gli atti comunali che stanno utilizzando per le autorizzazioni  e che stanno determinando disagio alla colllettività.

    A mio avviso il comune di Avezzano deve:

    ·         essere dotato di un piano(con cartografia) che individui le aree nelle quali è possibile istallare le antenne e pubblicizzarlo,

    ·         essere dotato di un piano delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile esistenti,suddivisi per gestore;

    ·         deve avere il Catasto degli impianti,per ogni impianto esistente va elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche ed alla scheda devono essere allegati tutti i monitoraggi e controlli effett

     


    Allegati :

     

     

    NORME TECNICHE di ATTUAZIONE del P.R.G. TESTO ALLEGATO AL PROTOCOLLO DÌ INTESA DEL 16 APRILE 2013 APPROVATE CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 04/06/2013

    Art. 36 Ai sensi dell’art. 11 della l.r. n. 45/04 e ss.mm.i..i è possibile la localizzazione di impianti per telefonia mobile nelle seguenti zone urbanistiche: - zone agricole E1, E2 ed E3 e svincoli fasce di rispetto dell’autostrada e superstrada non campite come zone edificabili, con distanza di almeno m. 100 da zone edificabili di PRG; - zone G1, C2, C4, D1 D2 specificando che per le zone interne al Nucleo Industriale devono essere comunque rispettate le normative del relativo PRT. La loro localizzazione deve comunque avvenire almeno a m. 100 da aree con presenza di residenza e a m. 100 da zone edificabili ad attuazione diretta (A e B di qualsiasi tipo) o zone C1 C3 e C5 ; Nel caso vengano localizzate in ambiti ad attuazione indiretta in cui non siano stati adottati i relativi piani attuativi il concessionario deve impegnarsi a ricollocare l’impianto, in funzione delle destinazioni previste, all’ interno di zona a parcheggio o verde eccedente lo standard di zona e a distanza da eventuali aree con prevalenza di residenze, altrimenti l’impianto dovrà essere rimosso.

     

    REGOLAMENTO EDILIZIO

    Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°56 del 20.07.1998

    Modificato ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.01.2007

    Art. 72 Localizzazione degli impianti e catasto comunale I siti di localizzazione degli impianti sono individuati dal PRG. Gli impianti saranno quindi realizzati nelle zone di PRG ove sia già prevista la loro installazione. Altre localizzazione saranno individuate con apposita variante. Il PRG, nella specifica variante dovrà prioritariamente individuare siti pubblici . Solo nell’impossibilità di localizzare si siti pubblici tali impianti potranno essere individuati siti privati. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari del servizio di telefonia mobile devono fornire la mappa completa, su supporto cartaceo o ove richiesto su supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, degli impianti fissi esistenti di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione: a) degli impianti installati ma mai autorizzati; b) degli impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio; c) degli impianti autorizzati, ma non ancora installati o non ancora in esercizio. Per le installazioni di cui alla lett. a) del precedente comma 1 deve essere fornita, in fase di primo impianto del Catasto, la documentazione tecnica completa di cui al presente Regolamento. Per le installazioni già autorizzate di cui alla lett. b) e c) devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate (potenza, canali e tilt) ovvero autorizzate, nonchè copia del documento che attesti la disponibilità dell’immobile. Per gli impianti e le installazioni di cui alla lett. a) il Concessionario indica quelle che ritiene di dovere assoggettare a risanamento, e provvede ad includerli nel relativo Piano da presentare al Comune, ovvero specifica l’avvenuta inclusione in tale Piano, ove già presentato. Città di Avezzano EDILIZIO.doc 41 Per gli eventuali impianti di cui al precedente lett. a), entro sei mesi dalla data di consegna delle informazioni tecniche, occorrerà ottenere il parere ASL sulla compatibilità sanitaria; in caso di non conformità, e di mancato inserimento nei programmi di risanamento da parte del concessionario, gli interventi sono inclusi nell’elenco degli impianti da bonificare. L’aggiornamento del Catasto interviene attraverso comunicazioni, concernenti l’intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova autorizzazione, nonché l’intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti già esistenti.

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