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Categorie protette: le regole sull'obbligo di assunzione
15/02/2017
Assunzione Categorie protette: la Legge 68/99
Con capacità lavorativa del 60% si rientra nella quota di riserva di assunzione obbligatoria di lavoratori disabili: tutte le novità nel decreto Correttivi Jobs Act.
PMI.it / Speciali
Noemi Ricci - 13 febbraio 2017
Il D.lgs n. 185/2016 (decreto correttivo del Jobs Act) ha modificato in parte la Legge 68/99 recanti norme in materia di collocamento dei lavoratori disabili, introducendo novità importanti come l’obbligo di assunzioni di un lavoratore con disabilità per i datori di lavoro che impiegano oltre 15 unità.
Nuovi obblighi chi hanno introdotto anche nuovi adempimenti per i datori di lavoro tra i quali l’invio telematico, entro il 31 gennaio, del prospetto informativo disabili nel quale viene riportata la situazione occupazionale dell’azienda per la verifica degli adempimenti rispetto agli obblighi di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette (disabili).
=> Assunzione disabili con nuovi requisiti
In particolare la norma prevede l’obbligo per i datori di lavoro – a meno di situazioni particolari come fallimento, mobilità e così via che lo sospendono – di riservare le seguenti quote di posti di lavoro per persone con disabilità:
· 1 posto per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti;
· 2 posti da 36 a 50 dipendenti;
· il 7% dei lavoratori in forza per i datori con oltre 50 dipendenti.
La quota di riserva va calcolata considerando anche i lavoratori già assunti con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda che abbiano una capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
I lavoratori devono risultare in possesso di apposita Certificazione di Invalidità o di appartenenza alle categorie protette secondo i criteri dell’art. 18 L. 68/99 e devono risultare iscritti alle liste di collocamento L. 68/99 presso il Centro per l’Impiego della propria città o distretto di appartenenza.
=> Obbligo assunzione disabili, aumento sanzioni
Sanzioni
In caso di inadempimento – art. 5 comma 1 lettera b) modifica l’art. 15 della legge n. 68/99 – il datore di lavoro sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, legge 12 marzo 1999, n. 68, equivalente ad euro 153,20 per ogni giorno lavorativo di mancata copertura della quota d’obbligo e per ciascun disabile non assunto. In più si applica una procedura di diffida che prevede la presentazione di una richiesta di assunzione o la stipula di un contratto di lavoro con persona avviata dagli uffici competenti. Ottemperando alla diffida il datore di lavoro potrà sanare la propria posizione mediante versamento di una sanzione pari ad euro 38,30.